22 aprile 2020

SOSPENSIONE DELLE MISURE DI CONDIZIONALITÀ - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 40 - Aggiornamento del 22 aprile 2020

Si ricorda che l’Art. 40 del DL 17 marzo 2020 n. 18, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, ha sospeso le misure di condizionalità connesse alla fruizione di benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus.
Pertanto, per due mesi dall’entrata in vigore del decreto, gli obblighi connessi alla fruizione e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 sono SOSPESI fino al 17 maggio 2020.
Quindi, si invitano cortesemente gli istituti in indirizzo a informare coloro che presentano per il tramite dei patronati domanda di NASPI e DISCOLL che NON sono tenuti a presentarsi (o contattare) entro 15 giorni al centro per l’impiego al fine di regolarizzare la propria posizione relativa allo stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 comma 2 del D.Lgs. 150/2015.
Sarà cura dei centri per l’impiego contattare i beneficiari al termine delle misure di contenimento e prevenzione dell’emergenza sanitaria.


Inoltre, dal 17 marzo 2020 al 17 maggio 2020, per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, sono sospesi gli obblighi assunzionali previsti dalla Legge n. 68/99  e i conseguenti adempimenti previsti dall’art. 7 della medesima Legge. La sospensione riguarda gli adempimenti relativi sia ai disabili sia ai soggetti appartenenti alle altre categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della L. 68/99. Gli uffici per il collocamento mirato resta a disposizione per informazioni di maggior dettaglio su tale disposto normativo.

Per maggiori informazioni contatta il Centro Impiego di competenza:   https://bit.ly/3a3wt16

 

Nota 127644 del 02/04/2020 - Lettera ai Patronati

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