Segnalazioni di condotte illecite – Whistleblowing - Arti
Segnalazioni di condotte illecite – Whistleblowing
Segnalazioni di condotte illecite – Whistleblowing
L’articolo 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing.
Cosa si può segnalare
Non c’è una lista di fatti, situazioni o reati che possono essere segnalati. Il concetto di corruzione o illecito non coincide con il concetto di reato o di illegalità, ma risulta avere una portata più ampia che va dai reati contro la p.a. agli illeciti civili o amministrativi passando per le irregolarità nella misura in cui costituiscono un indizio sintomatico del mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzione pubbliche attribuite.
Il whistleblowing non riguarda invece lamentele di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.
Contenuto della segnalazione
La segnalazione deve essere circostanziata e avere per oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal soggetto segnalante e contenente tutte le informazioni e i dati che consentano di individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.
Tutela della riservatezza
Come richiede la legge l’identità del segnalante (whistleblower) è protetta in tutte le fasi e in ogni contesto successivo. Nell’eventuale procedimento disciplinare la segnalazione può essere utilizzata solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Inoltre il denunciante non può essere soggetto a pressioni o discriminazioni dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.
La tutela viene meno in caso di accertata responsabilità del segnalante a titolo di calunnia, diffamazione.
Modalità per effettuare la segnalazione
L’Agenzia ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata anche in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata e non potrà godere della tutela della riservatezza prevista dalla vigente normativa;
la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RCP) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone).
Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo web: https://arti.whistleblowing.it/
Con Decreto n. 525 del 05/07/2023 l'Agenzia ha approvato apposito Regolamento per disciplinare la gestione di possibili segnalazioni di condotte illecite
La propria segnalazione, in aggiunta a quanto sopra indicato, può inoltre essere inviata all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite l’applicativo Whistleblowing