Accesso Civico

Accesso civico  semplice (D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 1)

Ai sensi dell‘art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in caso di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione che deve essere pubblicata ai sensi della normativa vigente, i cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico. Il diritto viene esercitato attraverso la richiesta dei documenti non pubblicati. L‘Amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato richiesto e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o in alternativa può comunicare al medesimo l‘avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l‘informazione o il dato richiesti sono già pubblicati ai sensi della normativa vigente, l’Ente provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata, deve essere presentata al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa. Il Responsabile della trasparenza per ARTI è stato individuato nella dott.ssa Stefania Dini.

Atto di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di ARTI

Indirizzo e-mail: stefania.dini@arti.toscana.it
PEC: arti@postacert.toscana.it
Telefono:  05519985702

In caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza, il richiedente, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del citato d.lgs. 33/2013, può ricorrere al titolare del potere sostitutivo. Ai sensi dell‘art. 11bis della l.r. 40/2009, che individua i soggetti responsabili della correttezza e della celerità del procedimento e dell’esercizio dei poteri sostitutivi, il potere sostitutivo è esercitato dal Direttore dell‘Agenzia Dott.ssa Simonetta Cannoni

Indirizzo e-mail: segreteria@arti.toscana.it
PEC: arti@postacert.toscana.it
Telefono 05519985500
Modulistica:
Richiesta di accesso civico a responsabile trasparenza
Richiesta accesso civico a titolare potere sostitutivo

Accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 2)

L'accesso civico generalizzato è la richiesta fatta da un soggetto all'amministrazione per visionare o chiedere copia di dati e documenti  detenuti dall'amministrazione stessa e per i quali non ci sono obblighi di pubblicazione. La richiesta non necessita di motivazione, in quanto nasce dal diritto all'informazione che ciascuno ha e la regola generale è rappresentata dalla trasparenza. Questa forma di accesso è stata riconosciuta allo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

 

Limiti ed esclusioni (D.Lgs. 33/2013 art. 5 bis): l'accesso civico generalizzato è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici (sicurezza e ordine pubblico- sicurezza nazionale-difesa e questioni militari-relazioni internazionali-politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato-indagini su reati e loro perseguimento-svolgimento attività ispettive) e alla tutela di interessi privati (protezione dati personali-libertà e segretezza della corrispondenza-interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche quali ad es: la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e segreti commerciali).


Richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (D.Lgs. 33/2013 art. 5 comma 7): nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine stabilito, il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso e' stato negato o differito a protezione dei dati personali di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.


    Modulistica:
    Richiesta di accesso civico generalizzato
    Richiesta di riesame

 

Registro degli accessi

 

 

Accesso agli atti del Sistema informativo lavoro della Regione Toscana (IDOL)

 

Accesso agli atti del Sistema informativo lavoro della Regione Toscana (IDOL) - Linee guida per la disciplina delle modalità operative e del termine per la conclusione del procedimento di accesso agli atti ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e art. 14, comma 2, DPR n. 184 del 12 aprile 2006

Ultimo aggiornamento: 30.06.2023
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